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Art. 28 - Il settantacinque per cento
dell'importo destinato ai vincitori sarà ripartito in parti uguali
fra le singole categorie di cui al secondo comma dell'art. 24 del
presente regolamento o assegnato integralmente alla categoria unica
di cui al quarto comma dello stesso art. 24. L'importo così destinato
alle colonne vincenti di ogni singola categoria sarà suddiviso in
parti uguali fra le colonne vincenti di detta categoria e sarà pagato
secondo le modalità di cui al successivo articolo 33. In nessun
caso la quota unitaria di una determinata categoria potrà essere
minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In tal caso
la categoria inferiore verrà fusa con la categoria superiore nei
confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se,
concorrendo tre categorie, la quota unitaria risultante dalla fusione
di due categorie dovesse essere superiore alla quota unitaria della
massima categoria, si procederà alla fusione della tre categorie
in una unica. Il rimanente venticinque per cento dell'importo destinato
ai vincitori verrà ripartito in parti uguali fra i vincitori di
prima categoria che hanno realizzato i due punti della settima corsa.
Nel caso che nessuno dei vincitori di prima categoria abbia realizzato
i due punti aggiuntivi, la quota del venticinque per cento del montepremi
si aggiungerà alla corrispondente quota del concorso successivo
riservata ai vincitori di prima categoria che realizzano i due punti
aggiuntivi. Nel caso di categoria unica, il venticinque per cento
del montepremi verrà ripartito in parti uguali fra tutti coloro
che hanno realizzato i due punti aggiuntivi e se nessuno ha realizzato
tale punteggio, la quota del venticinque per cento si aggiungerà
alla corrispondente quota del concorso successivo. Nel caso di annullamento
della settima corsa l'importo del venticinque per cento del montepremi
del concorso e delle eventuali aggiunte da concorsi precedenti,
verranno ripartiti in parti uguali fra tutti i vincitori di prima
categoria.
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