Segnalazione delle violazioni

Segnalazione delle violazioni

Sisal si impegna a condurre le proprie attività di business con onestà e integrità, mantenendo gli standard più alti di condotta e comportamento etico.

Al fine di prevenire e contrastare comportamenti illeciti e non in linea con i suoi valori, Sisal ha posto in essere un sistema indipendente per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di qualsiasi condotta, anche omissiva, che costituisca o possa costituire una violazione o induzione ad una violazione di leggi e regolamenti, nonché valori e principi sanciti dal proprio Codice Etico e di Comportamento , dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o dalle policy e procedure interne.
 

I principi fondamentali del sistema di segnalazione di Sisal

  1. Tutela dell’identità dei segnalanti e della riservatezza delle informazioni
    Sisal garantisce la tutela e la riservatezza dell’identità del segnalante. I dati del segnalante sono trattati in conformità alla legge e adottando ogni misura utile a prevenire la diffusione dei dati del segnalante e del contenuto della segnalazione. L'identità del segnalante non è divulgata – senza il suo consenso esplicito – a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere e dare seguito alle segnalazioni, a meno che la divulgazione rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto UE o nazionale. In tali ipotesi, è dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. Inoltre, le segnalazioni sono sottratte al diritto di accesso previsto, e per quanto applicabile al settore privato, dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e ss. del D. Lgs. n. 33/2013.
  2. Divieto di atti ritorsivi o discriminatori verso i segnalanti
    Sisal proibisce ogni forma di ritorsione o discriminazione, attiva od omissiva, anche solo tentata o minacciata, posta in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Tale protezione è garantita qualora la segnalazione (anche se successivamente valutata infondata) sia stata effettuata in buona fede. Sisal garantisce la rimozione degli effetti di qualsiasi forma di ritorsione contro il segnalante. La commissione di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione comporta l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell’autore di tali atti e l’irrogazione delle relative misure disciplinari (che possono comportare il anche il licenziamento), conformemente a quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile, ed è segnalata alle autorità competenti, secondo quanto previsto dalla legislazione applicabile, e i relativi responsabili possono essere soggetti a sanzioni civili e penali. Le misure a tutela delle persone segnalanti si applicano altresì, ove opportuno, ad altri soggetti e situazioni (ad esempio, ai facilitatori, ossia coloro che prestano assistenza al segnalante nel processo di segnalazione, o a terzi connessi con il segnalante e che potrebbero rischiare ritorsioni, quali colleghi o parenti del segnalante).
  3. Tutela del segnalato
    I soggetti segnalati sono tutelati per quanto attiene sia la confidenzialità delle segnalazioni che li riguardano e delle eventuali indagini svolte, sia la protezione degli stessi da eventuali azioni ritorsive e/o diffamatorie. A seguito di indagini sulla fondatezza della segnalazione, il Comitato Segnalazioni, ossia l’organo deputato alla ricezione, analisi, indagine e riscontro delle segnalazioni, qualora si apra un procedimento disciplinare, informa il soggetto cui la segnalazione si riferisce, lo tiene aggiornato circa gli sviluppi del procedimento, compatibilmente con lo svolgimento delle attività di verifica e di raccolta delle prove necessarie, così da permettergli l’esercizio del diritto di difesa.
  4. Tutela dell’integrità delle segnalazioni
    I canali di segnalazione messi a disposizione da Sisal garantiscono che nessuna segnalazione (dalla fase della notifica a quella della decisione) possa essere cancellata e/o alterata.
  5. Dovere di indipendenza e professionalità nella gestione e valutazione delle segnalazioni
    Tutti i soggetti coinvolti, a qualsivoglia titolo, nel processo di gestione e valutazione delle segnalazioni devono svolgere i relativi compiti nel rispetto dei doveri di indipendenza e garantendo l’accurata ed efficiente gestione e valutazione di tutte le segnalazioni. In particolare, l’organo deputato alla gestione delle segnalazioni è autonomo, dedicato e composto da personale specificamente formato per tale attività.

Come segnalare

Sisal invita chiunque a dare tempestiva comunicazione di irregolarità o comportamenti illeciti, anche potenziali, astenendosi dall’intraprendere iniziative autonome di analisi e/o di approfondimento. A tal fine, Sisal ha implementato specifici canali di comunicazione per la gestione di tali segnalazioni al fine di essere conforme al D.lgs. n. 24/2023 che recepisce la Direttiva UE 2019/1937, quali:
 
  • piattaforma web Speak Up
  • linea telefonica registrata/sistema di messaggistica vocale registrato accessibile 24/7 al seguente numero di telefono 800761667
  • incontro diretto con il Comitato Segnalazioni, con l’eventuale coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza (“Odv”) nel caso di segnalazioni rilevanti ex D.lgs. 231/2001.

Le regole d’oro per una buona segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima, ma, in ogni caso, devono essere effettuate in buona fede e fornire tutti gli elementi a conoscenza del segnalante, utili per procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Gestione dei conflitti di interesse

Sisal pone grande attenzione a fare in modo che la gestione e la valutazione delle segnalazioni siano affidate in via esclusiva a soggetti che non si trovano in situazioni di conflitto di interesse. Pertanto, sono individuate specifiche modalità per la gestione delle segnalazioni che si riferiscano a uno, più o alla totalità dei membri del Comitato Segnalazioni. Tali disposizioni trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il conflitto dovesse insorgere durante lo svolgimento degli accertamenti.