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Art. 33 - Il pagamento dei premi verrà
effettuato, a favore ed a spese dell'esibitore del tagliando n.
1 (figlia) con le modalità stabilite dall'ente gestore e pubblicate
nel Bollettino Ufficiale recante le quote definitive dei premi di
ogni concorso. Tale pagamento avverrà previo ritiro del tagliando
predetto, oppure della scheda convalidata dalla macchina validatrice
escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore non sia in
grado di produrlo, il pagamento del premio può essere disposto.
decorso il termine di decadenza di 180 giorni di cui all'art. 34,
sempre che esistano ampi ed obiettivi elementi di identificazione
dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte
sulla parte di scheda in possesso dell'ente gestore.
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